domanda obiezione coscienza

Sanzioni, decadenze e divieti

L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Stessa pena viene comminata a chi non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile rifiuta di prestare il servizio militare.
La sentenza penale di condanna per uno dei suddetti reati esonera dagli obblighi di leva.
L'imputato o il condannato per i predetti reati può inoltrare istanza per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile. L'accoglimento della domanda estingue il reato ed il tempo trascorso in detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento solo quando sopravvengano o siano accertate le cause ostative.
In caso di decadenza l'obiettore sarà tenuto a prestare il servizio militare:

- per la durata prevista per il servizio militare, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile;
- per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di detto servizio.

A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è fatto divieto di:
- detenere e usare particolari tipi di armi;
- assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.

I trasgressori, oltre ad essere soggetti ai rigori dalla legge penale, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. Inoltre, è fatto divieto alle Autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cennati soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività predette.

Agli ammessi al servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Durante l'espletamento del servizio civile, secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge 230/98, è incompatibile ogni attività che precluda o riduca la disponibilità al servizio stesso. Ogni forma di lavoro dipendente è perciò esclusa, perché configura una doppia dipendenza. Sono invece compatibili tutte le attività prestate in forma autonoma, o con contratti di collaborazione, nelle quali l'obiettore mantiene il controllo delle date e degli orari delle proprie prestazioni lavorative, sempre in grado di dare la priorità alle esigenze del servizio stesso.

La violazione di questo divieto comporta il trasferimento presso altra sede in altra regione geograficamente non contigua. A chi già espleta tali attività e funzioni si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare (ad es. conservazione dell'impiego pubblico). L'obiettore che si rende responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio soggiace alle seguenti sanzioni, irrogate, a seconda della gravità, dall'Ufficio Nazionale per il servizio civile o dal legale rappresentante dell'Ente/Organizzazione e da questi comunicate al predetto Ufficio Nazionale per il servizio civile che può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate:

- diffida per iscritto;
- multa in detrazione della paga;
- sospensione di permessi e licenze;
- trasferimento ad incarico affine, anche presso altro Ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
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