COMUNE
DI BALESTRATE
(Provincia
di PALERMO)
Regolamento
Comunale
per
l’applicazione delle
sanzioni
amministrative
INDICE
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.
Articolo 2 – Applicazione delle disposizioni
generali.
Articolo 3 – Determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le
violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali.
Articolo 4 – Sanzioni amministrative accessorie.
Articolo 5 – Cause di non punibilità e di esclusione
della responsabilità.
Articolo 6 – Concorso e solidarietà.
Articolo 7 – Non trasmissibilità dell’obbligazione.
Articolo 8 – Individuazione degli organi addetti al
controllo.
Articolo 9 – Atti di accertamento.
Articolo 10 – Verbale di accertamento di violazione.
Articolo 11 – Pagamento in misura ridotta e spese del
procedimento.
Articolo 12 – Presentazione del ricorso avverso i
verbali di accertamento di
Violazione.
Articolo 13 – Rapporto all’Autorità competente.
Articolo 14 – Soggetto competente ad irrogare la
sanzione amministrativa
pecuniaria e ad emettere le ordinanze – ingiunzioni o
di
archiviazione.
Articolo 15 – Ordinanza – Ingiunzione.
Articolo 16 – Opposizione all’ordinanza –
ingiunzione.
Articolo 17 – Ordinanza di archiviazione.
Articolo 18 – Pagamento rateale della sanzione
amministrativa pecuniaria.
Articolo 19 – Esecuzione delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
Articolo 20– Norme transitorie e finali.
Articolo
1
Oggetto
del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina,
l’applicazione, delle sanzioni amministrative in
attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
dell’articolo 7bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e si applica
anche alle violazioni alle ordinanze
dei Responsabili di DIREZIONI.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento
sono volte ad assicurare,
nell’ambito dell’autonomia normativa conferita ai
comuni dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, efficienza ed efficacia alle
attività inerenti all’irrogazione di
sanzioni amministrative, nonché a garantire la
massima trasparenza dell’azione
amministrativa, con la previsione della procedura
sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. Salvo diverse disposizioni di leggi statali e
regionali, la determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria dovrà in ogni caso
essere individuata nei limiti
dell’articolo 3 del presente regolamento.
Articolo
2
Applicazione
delle disposizioni generali
1. Nessuno può essere punito con una sanzione
amministrativa se non in forza di una
norma regolamentare divenuta esecutiva prima della
commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti comunali e
nelle ordinanze comunali si
applicano solo nei casi e per i tempi in essi
considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle
ordinanze comunali si applicano le
disposizioni generali della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e successive modifiche
ed integrazioni.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni di legge
riguardanti l’applicazione di sanzioni
amministrative e le disposizioni del presente
regolamento, queste ultime sono da
ritenersi ad ogni effetto disapplicate.
Articolo
3
Determinazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni
ai regolamenti e alle ordinanze comunali
1. Salvo disposizioni normative statali o regionali,
la sanzione amministrativa
pecuniaria per le violazioni alle norme dei
regolamenti comunali, consiste nel
pagamento di una somma da un minimo di 25,00
(venticinque/00) euro ad un
massimo di 500,00 (cinquecento/00) euro, così come
previsto dall’art. 7bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che
il fatto non costituisca reato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 del
presente articolo, si applica
anche alle violazioni alle ordinanze comunali
adottate in conformità a disposizioni di
legge ovvero a specifiche norme regolamentari.
3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento
si intendono abrogate tutte le
norme relative alle sanzioni amministrative contenute
in altri atti comunali:
Regolamenti, Ordinanze.
Articolo
4
Sanzioni
amministrative accessorie
1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze
si applicano le sanzioni accessorie
previste dall’articolo 20 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e quelle comunque
previste dalle disposizioni normative statali o
regionali vigenti.
Articolo
5
Cause
di non punibilità e di esclusione della responsabilità
1. Per le violazioni ai regolamenti comunali e alle
ordinanze comunali ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa
chi, al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non
aveva, in base ai criteri indicati
nel codice penale, la capacità di intendere e volere,
salvo che lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti al comma 2 del presente
articolo, della violazione risponde chi era
tenuto alla sorveglianza del minore o dell’incapace,
salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto
nell’adempimento di un
dovere, in stato di necessità o di legittima difesa
ovvero nell’esercizio di una facoltà
legittima.
5. Se la violazione è commessa per ordine
dell’autorità, della stessa risponde l’autorità
o il pubblico ufficiale che ha impartito l’ordine.
Articolo
6
Concorso
e solidarietà
1. Quando più persone concorrono in una violazione
amministrativa, ciascuna di essa
soggiace alla sanzione per questa disposta. Il
concorso sussiste, allorché più
soggetti cooperano alla produzione dell’illecito
amministrativo ed agiscono con la
consapevolezza dell’apporto da loro arrecato al
risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu
destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l’usufruttuario o, se si tratta di bene
immobile, il titolare di un diritto
personale di godimento, è obbligato in solido con
l’autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova
che la cosa è stata
utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa da persona capace di
intendere e di volere ma
soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza,
la persona rivestita dell’autorità o in
caricata della direzione o della vigilanza è
obbligata in solido con l’autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta,
salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona
giuridica, di un ente privo di personalità giuridica
o, in ogni caso da un imprenditore
nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze,
la persona giuridica o l’ente o
l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore
della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, chi ha pagato ha diritto di
regresso per l’intero nei confronti dell’autore della
violazione.
Articolo
7
Non
trasmissibilità dell’obbligazione
1. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione non si trasmette agli
eredi.
Articolo
8
Individuazione
degli organi addetti al controllo
1. In attuazione dell’articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono addetti al
controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Sono addetti al controllo altresì:
a) i soggetti appartenenti agli uffici competenti per
materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall’ente, incaricati dall’Amministrazione
di svolgere attività di vigilanza;
b) il personale autorizzato dai concessionari dei
servizi pubblici.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di
apposito documento che attesti la
qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria a norma
dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, nonché la competenza di altri
soggetti espressamente abilitati all’accertamento di
illeciti amministrativi dalle vigenti leggi.
Articolo
9
Atti
di accertamento
1. Gli organi, cui spetta il controllo
sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa,
possono, per l’accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e
nelle forme previsti dalla vigente
normativa, assumere informazioni e procedere ad
accessi, a ispezioni e verifiche di
cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici
ed a ogni altra operazione tecnica ritenuta
necessaria per l’accertamento.
Articolo
10
Verbale
di accertamento di violazione
1. Il processo verbale di accertamento di violazione
deve contenere: a) l’intestazione
dell’ente dal quale dipende l’organo accertatore; b)
l’indicazione della data, ora e
luogo dell’accertamento; c) l’indicazione della data,
ora e luogo della redazione del
verbale, indicando altresì data, ora e luogo
dell’accertamento in caso di
contestazione non immediata; d) le generalità e la
qualifica del verbalizzante; e) le
generalità dell’autore della violazione,
dell’eventuale persona tenuta alla
sorveglianza dell’incapace e degli eventuali
obbligati in solido; f) la descrizione
dettagliata del fatto costituente la violazione, con
l’indicazione delle circostanze di
tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
g) l’indicazione dei precetti o
delle norme che si ritengono violate; h) le eventuali
dichiarazioni liberamente rese
dall’autore della violazione o la circostanza che non
sono state rese dichiarazioni; i)
l’avvenuta contestazione immediata della violazione
o, in alternativa, i motivi della
mancata contestazione immediata; l) l’importo e le
modalità del pagamento in
misura ridotta; m) l’autorità competente a ricevere
eventuali scritti difensivi ed il
termine entro il quale possono essere presentati; n)
la sottoscrizione del
verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la
violazione è stata contestata.
2. In caso di contestazione immediata, copia del
verbale deve essere consegnato
all’autore della violazione ed il verbale deve essere
sottoscritto per ricevuta dal
soggetto nei cui confronti è effettuata la
contestazione. Se l’autore della violazione
si rifiuta di firmare il verbale o di riceverne copia
il verbalizzante dovrà darne atto in
calce al verbale. Qualora il trasgressore non
sottoscriva il verbale o non ritiri copia
del medesimo, si procede successivamente alla
notifica.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il
verbale di accertamento di
violazione deve essere sempre notificato all’autore
della violazione ed agli obbligati
in solido, con le modalità previste dalle leggi
vigenti in materia, entro il termine di 90
(novanta) giorni dall’accertamento per i residenti
nel territorio della Repubblica
Italiana ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per
quelli residenti all’estero.
Articolo
11
Pagamento
in misura ridotta e spese del procedimento
1. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole e
qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli
estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta effettuato entro il
termine di decadenza, anche in
caso di presentazione di scritti difensivi, determina
l’estinzione del procedimento.
L’Autorità competente, con apposito provvedimento
notificato all’interessato,
dichiarerà l’improcedibilità per avvenuta estinzione
del rapporto obbligatorio.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi
successivamente al pagamento in
misura ridotta, l’Autorità competente, con apposito
provvedimento notificato
all’interessato, dichiarerà l’improcedibilità per
avvenuta estinzione del rapporto
obbligatorio.
4. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti
responsabili in solido ha effetto
liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo
l’obbligazione.
5. Il pagamento effettuato in misura inferiore a
quanto previsto dal precedente comma
1 del presente articolo, non ha valore quale
pagamento ai fini dell’estinzione
dell’obbligazione. In questo caso la somma versata è
tenuta in acconto per la
completa estinzione dell’obbligazione.
6. Salvo che la legge non disponga altrimenti, i
proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono introitati dal Comune di BALESTRATE,
quando al medesimo
compete l’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione.
7. Le spese del procedimento, in cui sono comprese
quelle di notificazione degli atti,
sono a carico dei responsabili della violazione.
Articolo
12
Presentazione
del ricorso avverso i verbali di accertamento di
violazione
1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione
degli estremi della violazione, gli interessati,
possono presentare scritti difensivi al
Comune di BALESTRATE e possono chiedere di essere
sentiti. Gli scritti difensivi e
l’eventuale richiesta di audizione devono essere
sottoscritti dall’interessato a pena
di nullità.
2. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di
audizione devono essere depositati presso
l’Ufficio del
Responsabile di Direzione interessato entro il termine indicato nel
precedente comma 1 ovvero, inviati con raccomandata;
in quest’ultimo caso si
intendono presentati il giorno di spedizione della
raccomandata e, per essere
considerati devono pervenire perentoriamente al
Comune di BALSTRATE entro 60
(sessanta) giorni dalla contestazione immediata o
dalla notificazione degli estremi
della violazione.
3. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente
comma 2, l’audizione dovrà essere
effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla data di
acquisizione degli atti da parte del Responsabile di Direzione interessato.
Articolo
13
Rapporto
all’Autorità competente
1. Fatte salve le ipotesi di connessione obiettiva
con un reato, di cui all’articolo 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non
risulti effettuato il pagamento in
misura ridotta e non siano stati presentati scritti
difensivi, l’ufficio, il comando o
l’ente da cui dipende l’agente accertatore trasmette,
entro 120 (centoventi) giorni
dalla scadenza dei termini per il pagamento di cui al
comma 1 dell’articolo 11 del
presente regolamento, al Comune di BALESTRATE:
a) originale
del verbale di accertamento di violazione;
b) la prova
dell’avvenuta contestazione o notificazione del verbale di accertamento di
violazione;
Articolo
14
Soggetto
competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria
e
ad emettere le ordinanze - ingiunzioni o di archiviazione
1.Competenti ad irrogare
le sanzioni amministrative pecuniarie sono: i responsabili di direzione cui sono assegnati i rispettivi
servizi.
2. Il Responsabile della
Direzione interessata riceve il
rapporto nonché gli scritti
difensivi e i documenti ritenuti idonei, riferiti
agli accertamenti di violazione, ai sensi
degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Sente coloro che
eventualmente hanno avanzato richiesta di audizione,
redigendo apposito verbale
di audizione.
3. Nelle materie di competenza del Comune,
l’emissione dell’ordinanza - ingiunzione o
dell’ordinanza di archiviazione degli atti
conseguenti all’accertamento di tutte le
violazioni amministrative di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, compete ai
Responsabili di direzione interessati.
4. I Responsabili di direzione possono delegare quale
responsabile del procedimento per l’esame degli atti e scritti difensivi nonché
per l’audizione di chi abbia fatto richiesta, il Responsabile del Servizio o
dell’ Ufficio interessato.
Articolo
15
Ordinanza
Ingiunzione
1. Il Responsabile di Direzione interessato o suo
delegato, nel caso in cui, nonostante la presentazione di scritti difensivi
ritenga fondato l’accertamento di violazione, emette ordinanza - ingiunzione,
sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, entro 3 (tre)
anni decorrenti dalla data di contestazione immediata della violazione amministrativa
o dalla notificazione degli estremi della violazione, determina, con ordinanza
motivata:
a) la somma
dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le
spese di procedimento;
b) dispone in merito alle eventuali sanzioni
accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione.
L’ordinanza – ingiunzione deve essere notificata agli
interessati, nei tempi e nei
modi previsti dalle leggi vigenti in materia e, deve
essere comunicata integralmente
all’organo che ha redatto gli atti relativi
all’accertamento di violazione.
2. Il Responsabile di Direzione interessato, qualora
nulla sia pervenuto nei termini
disposti per il pagamento in misura ridotta o per la
presentazione degli scritti
difensivi, esaminati gli atti, emette ordinanza nei
tempi e con le modalità descritte
nel precedente comma.
3. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi
derivanti dalle ordinanze - ingiunzioni
sono introitati dal Comune di BALESTRATE
Articolo
16
Opposizione
all’Ordinanza – Ingiunzione
1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, avverso
l’ordinanza – ingiunzione gli
interessati possono proporre opposizione ai sensi
dell’articolo 22 bis della legge 24
novembre 1981, n. 689 al Giudice di Pace di PARTINICO.
2. L’opposizione si propone davanti al Tribunale di PALERMO
quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernente disposizioni
in materia di:
a) di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro
e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica e edilizia;
d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della
flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria;
h) se per la violazione è prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,71
(quindicimilaquattrocentonovantatre/71) euro;
i)quando, essendo la violazione punita con sanzione
pecuniaria proporzionale senza
previsione di un limite massimo, è stata applicata
una sanzione superiore a
15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71)
euro;
l) quando è stata applicata una sanzione di natura
diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla
legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
3. Restano salve le competenze stabilite da diverse
disposizioni di legge.
Articolo
17
Ordinanza
di archiviazione
1. Nei casi in cui il Responsabile della Direzione interessato,
esaminati gli atti relativi al
verbale di accertamento di violazione, non ritenga
fondato l’accertamento di
violazione, emette ordinanza motivata di
archiviazione.
2. L’ordinanza di archiviazione deve essere
notificata agli interessati, nei tempi e nei
modi previsti dalle leggi vigenti in materia e, deve
essere comunicata integralmente
all’organo che ha redatto gli atti relativi
all’accertamento di violazione.
Articolo
18
Pagamento
rateale della sanzione amministrativa pecuniaria
1. Previa apposita richiesta, gli interessati,
qualora si trovassero in condizioni
economiche disagiate documentabili, possono chiedere,
anche in fase di
presentazione degli scritti difensivi, ai sensi
dell’articolo 26 della legge 24 novembre
1981, n. 689, il pagamento rateale della somma
stabilita dall’ordinanza –
ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire al Comune di BALESTRATE
entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica
dell’ordinanza – ingiunzione e deve
contenere una dichiarazione sostituiva relativa ai
redditi e al patrimonio
dell’interessato e dei componenti del suo nucleo
familiare, nonché tutti gli elementi
che l’interessato ritenga utili ad attestare le
condizioni economiche disagiate.
La richiesta deve anche contenere l’indicazione del
numero delle rate e l’importo di
ciascuna di esse.
3. Il Responsabile della direzione, al quale è
trasmessa la richiesta di
rateizzazione, valutata la documentazione presentata,
può disporre che la sanzione
amministrativa pecuniaria oltre alle spese di
procedimento, sia pagata in rate
mensili da un minimo di 3 (tre) rate ad un massimo di
30 (trenta rate). Ciascuna rata
non può comunque essere di importo inferiore a 15,49
(quindici/49) euro.
L’accoglimento della richiesta di rateizzazione sarà
notificata all’interessato
mediante apposita determinazione del Responsabile di
Direzione, che dovrà essere emessa entro 60 (sessanta giorni) dall’acquisizione
della richiesta al protocollo del
Comune di BALESTRATE.
Nella determinazione saranno indicate :
a) l’importo da pagare per ogni rata;
b) la scadenza entro la quale l’importo deve essere pagato.
4. Fermo restando quanto disposto dai precedenti
commi del presente articolo,
l’importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare
richiesto dall’interessato ai
sensi del comma 2 del presente articolo, non potrà
superare il 20% dell’ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque
essere estinto mediante un unico
pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento anche di una sola rata,
l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo
ammontare della sanzione
amministrativa pecuniaria oltre alle spese di
procedimento in unica soluzione,
senza bisogno di ulteriore avviso.
Articolo
19
Esecuzione
delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento dell’ordinanza – ingiunzione
si procederà al recupero
coattivo delle somme dovute in base alle norme previste
per la riscossione delle
sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Nell’ipotesi di
sentenza di rigetto dell’opposizione proposta dall’interessato avverso
all’ordinanza –
ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria, il Comune di
BALESTRATE inviterà
l’interessato al pagamento delle somme dovute nel termine
di 30 (trenta) giorni dal
deposito della pronuncia. In caso di mancato pagamento si
procederà al recupero
coattivo delle somme dovute.
3. Il ruolo coattivo viene
predisposto dall’ufficio Tributi su richiesta delle Direzioni competenti per
materia esclusi i ruoli coattivi per violazione al codice della strada.
Articolo
20
Norme
transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente disposto si applica
la legge 24 novembre 1981, n.
689 e le altre leggi in materia di sanzioni
amministrative.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento
dell’intervenuta esecutività della
relativa deliberazione di approvazione.