COMUNE DI BALESTRATE

(Provincia di PALERMO)

Regolamento Comunale

per l’applicazione delle

sanzioni amministrative

 

INDICE

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

Articolo 2 – Applicazione delle disposizioni generali.

Articolo 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le

violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali.

Articolo 4 – Sanzioni amministrative accessorie.

Articolo 5 – Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità.

Articolo 6 – Concorso e solidarietà.

Articolo 7 – Non trasmissibilità dell’obbligazione.

Articolo 8 – Individuazione degli organi addetti al controllo.

Articolo 9 – Atti di accertamento.

Articolo 10 – Verbale di accertamento di violazione.

Articolo 11 – Pagamento in misura ridotta e spese del procedimento.

Articolo 12 – Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento di

Violazione.

Articolo 13 – Rapporto all’Autorità competente.

Articolo 14 – Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa

pecuniaria e ad emettere le ordinanze – ingiunzioni o di

archiviazione.

Articolo 15 – Ordinanza – Ingiunzione.

Articolo 16 – Opposizione all’ordinanza – ingiunzione.

Articolo 17 – Ordinanza di archiviazione.

Articolo 18 – Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 19 – Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 20– Norme transitorie e finali.

 

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

 

1. Il presente regolamento disciplina, l’applicazione, delle sanzioni amministrative in

attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’articolo 7bis del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e si applica anche alle violazioni alle ordinanze

dei Responsabili di DIREZIONI.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare,

nell’ambito dell’autonomia normativa conferita ai comuni dal decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, efficienza ed efficacia alle attività inerenti all’irrogazione di

sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell’azione

amministrativa, con la previsione della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

3. Salvo diverse disposizioni di leggi statali e regionali, la determinazione della

sanzione amministrativa pecuniaria dovrà in ogni caso essere individuata nei limiti

dell’articolo 3 del presente regolamento.

 

 

 

Articolo 2

Applicazione delle disposizioni generali

 

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una

norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

2. Le norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze comunali si

applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

3. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali si applicano le

disposizioni generali della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche

ed integrazioni.

4. In caso di contrasto tra le disposizioni di legge riguardanti l’applicazione di sanzioni

amministrative e le disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da

ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

 

 

 

Articolo 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le

violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

 

1. Salvo disposizioni normative statali o regionali, la sanzione amministrativa

pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, consiste nel

pagamento di una somma da un minimo di 25,00 (venticinque/00) euro ad un

massimo di 500,00 (cinquecento/00) euro, così come previsto dall’art. 7bis del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che il fatto non costituisca reato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo, si applica

anche alle violazioni alle ordinanze comunali adottate in conformità a disposizioni di

legge ovvero a specifiche norme regolamentari.

3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le

norme relative alle sanzioni amministrative contenute in altri atti comunali:

Regolamenti, Ordinanze.

 

Articolo 4

Sanzioni amministrative accessorie

 

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano le sanzioni accessorie

previste dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle comunque

previste dalle disposizioni normative statali o regionali vigenti.

 

 

Articolo 5

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

 

1. Per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali ciascuno è

responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa

dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha

commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati

nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità

non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti al comma 2 del presente articolo, della violazione risponde chi era

tenuto alla sorveglianza del minore o dell’incapace, salvo che provi di non aver

potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un

dovere, in stato di necessità o di legittima difesa ovvero nell’esercizio di una facoltà

legittima.

5. Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde l’autorità

o il pubblico ufficiale che ha impartito l’ordine.

 

Articolo 6

Concorso e solidarietà

 

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa

soggiace alla sanzione per questa disposta. Il concorso sussiste, allorché più

soggetti cooperano alla produzione dell’illecito amministrativo ed agiscono con la

consapevolezza dell’apporto da loro arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in

sua vece, l’usufruttuario o, se si tratta di bene immobile, il titolare di un diritto

personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al

pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata

utilizzata contro la sua volontà.

3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma

soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o in

caricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della

violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver

potuto impedire il fatto.

4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona

giuridica, di un ente privo di personalità giuridica o, in ogni caso da un imprenditore

nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l’ente o

l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della

somma da questi dovuta.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di

regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

 

Articolo 7

Non trasmissibilità dell’obbligazione

 

1. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli

eredi.

Articolo 8

Individuazione degli organi addetti al controllo

 

1. In attuazione dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti al

controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.

2. Sono addetti al controllo altresì:

a) i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall’ente, incaricati dall’Amministrazione di svolgere attività di vigilanza;

b) il personale autorizzato dai concessionari dei servizi pubblici.

3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la

qualifica posseduta.

4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma

dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la competenza di altri

soggetti espressamente abilitati all’accertamento di illeciti amministrativi dalle vigenti leggi.

 

Articolo 9

Atti di accertamento

 

1. Gli organi, cui spetta il controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui

violazione è prevista la sanzione amministrativa, possono, per l’accertamento delle

violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente

normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, a ispezioni e verifiche di

cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici

ed a ogni altra operazione tecnica ritenuta necessaria per l’accertamento.

 

 

Articolo 10

Verbale di accertamento di violazione

 

1. Il processo verbale di accertamento di violazione deve contenere: a) l’intestazione

dell’ente dal quale dipende l’organo accertatore; b) l’indicazione della data, ora e

luogo dell’accertamento; c) l’indicazione della data, ora e luogo della redazione del

verbale, indicando altresì data, ora e luogo dell’accertamento in caso di

contestazione non immediata; d) le generalità e la qualifica del verbalizzante; e) le

generalità dell’autore della violazione, dell’eventuale persona tenuta alla

sorveglianza dell’incapace e degli eventuali obbligati in solido; f) la descrizione

dettagliata del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di

tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati; g) l’indicazione dei precetti o

delle norme che si ritengono violate; h) le eventuali dichiarazioni liberamente rese

dall’autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni; i)

l’avvenuta contestazione immediata della violazione o, in alternativa, i motivi della

mancata contestazione immediata; l) l’importo e le modalità del pagamento in

misura ridotta; m) l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed il

termine entro il quale possono essere presentati; n) la sottoscrizione del

verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

2. In caso di contestazione immediata, copia del verbale deve essere consegnato

all’autore della violazione ed il verbale deve essere sottoscritto per ricevuta dal

soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Se l’autore della violazione

si rifiuta di firmare il verbale o di riceverne copia il verbalizzante dovrà darne atto in

calce al verbale. Qualora il trasgressore non sottoscriva il verbale o non ritiri copia

del medesimo, si procede successivamente alla notifica.

3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale di accertamento di

violazione deve essere sempre notificato all’autore della violazione ed agli obbligati

in solido, con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, entro il termine di 90

(novanta) giorni dall’accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica

Italiana ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all’estero.

 

Articolo 11

Pagamento in misura ridotta e spese del procedimento

 

1. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del

massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e

qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo

importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli

estremi della violazione.

2. Il pagamento in misura ridotta effettuato entro il termine di decadenza, anche in

caso di presentazione di scritti difensivi, determina l’estinzione del procedimento.

L’Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all’interessato,

dichiarerà l’improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in

misura ridotta, l’Autorità competente, con apposito provvedimento notificato

all’interessato, dichiarerà l’improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto

obbligatorio.

4. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto

liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l’obbligazione.

5. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal precedente comma

1 del presente articolo, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione

dell’obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la

completa estinzione dell’obbligazione.

6. Salvo che la legge non disponga altrimenti, i proventi delle sanzioni amministrative

pecuniarie sono introitati dal Comune di BALESTRATE, quando al medesimo

compete l’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione.

7. Le spese del procedimento, in cui sono comprese quelle di notificazione degli atti,

sono a carico dei responsabili della violazione.

 

Articolo 12

Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento di

violazione

 

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione

degli estremi della violazione, gli interessati, possono presentare scritti difensivi al

Comune di BALESTRATE e possono chiedere di essere sentiti. Gli scritti difensivi e

l’eventuale richiesta di audizione devono essere sottoscritti dall’interessato a pena

di nullità.

2. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati presso

l’Ufficio  del Responsabile di Direzione interessato entro il termine indicato nel

precedente comma 1 ovvero, inviati con raccomandata; in quest’ultimo caso si

intendono presentati il giorno di spedizione della raccomandata e, per essere

considerati devono pervenire perentoriamente al Comune di BALSTRATE entro 60

(sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi

della violazione.

3. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, l’audizione dovrà essere

effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione degli atti da parte del Responsabile di Direzione interessato.

 

Articolo 13

Rapporto all’Autorità competente

 

1. Fatte salve le ipotesi di connessione obiettiva con un reato, di cui all’articolo 24

della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in

misura ridotta e non siano stati presentati scritti difensivi, l’ufficio, il comando o

l’ente da cui dipende l’agente accertatore trasmette, entro 120 (centoventi) giorni

dalla scadenza dei termini per il pagamento di cui al comma 1 dell’articolo 11 del

presente regolamento, al Comune di BALESTRATE:

 a) originale del verbale di accertamento di violazione;

 b) la prova dell’avvenuta contestazione o notificazione del verbale di accertamento di violazione;

 

Articolo 14

Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria

e ad emettere le ordinanze - ingiunzioni o di archiviazione

 

1.Competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie  sono: i responsabili di direzione cui sono assegnati i rispettivi servizi.

2. Il Responsabile della Direzione  interessata riceve il rapporto nonché gli scritti

difensivi e i documenti ritenuti idonei, riferiti agli accertamenti di violazione, ai sensi

degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sente coloro che

eventualmente hanno avanzato richiesta di audizione, redigendo apposito verbale

di audizione.

3. Nelle materie di competenza del Comune, l’emissione dell’ordinanza - ingiunzione o

dell’ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti all’accertamento di tutte le

violazioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, compete ai

Responsabili di direzione interessati.

4. I Responsabili di direzione possono delegare quale responsabile del procedimento per l’esame degli atti e scritti difensivi nonché per l’audizione di chi abbia fatto richiesta, il Responsabile del Servizio o dell’ Ufficio interessato.

 

 

 

Articolo 15

Ordinanza Ingiunzione

 

1. Il Responsabile di Direzione interessato o suo delegato, nel caso in cui, nonostante la presentazione di scritti difensivi ritenga fondato l’accertamento di violazione, emette ordinanza - ingiunzione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data di contestazione immediata della violazione amministrativa o dalla notificazione degli estremi della violazione, determina, con ordinanza motivata:

 

 a) la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese di procedimento;

b) dispone in merito alle eventuali sanzioni accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione.

L’ordinanza – ingiunzione deve essere notificata agli interessati, nei tempi e nei

modi previsti dalle leggi vigenti in materia e, deve essere comunicata integralmente

all’organo che ha redatto gli atti relativi all’accertamento di violazione.

2. Il Responsabile di Direzione interessato, qualora nulla sia pervenuto nei termini

disposti per il pagamento in misura ridotta o per la presentazione degli scritti

difensivi, esaminati gli atti, emette ordinanza nei tempi e con le modalità descritte

nel precedente comma.

3. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi derivanti dalle ordinanze - ingiunzioni

sono introitati dal Comune di BALESTRATE

 

 

Articolo 16

Opposizione all’Ordinanza – Ingiunzione

 

1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, avverso l’ordinanza – ingiunzione gli

interessati possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 22 bis della legge 24

novembre 1981, n. 689 al Giudice di Pace di PARTINICO.

2. L’opposizione si propone davanti al Tribunale di PALERMO quando la sanzione è stata

applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:

a) di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) urbanistica e edilizia;

d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

f) di società e di intermediari finanziari;

g) tributaria e valutaria;

h) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) euro;

i)quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza

previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a

15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) euro;

l) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

 

Articolo 17

Ordinanza di archiviazione

 

1. Nei casi in cui il Responsabile della Direzione interessato, esaminati gli atti relativi al

verbale di accertamento di violazione, non ritenga fondato l’accertamento di

violazione, emette ordinanza motivata di archiviazione.

2. L’ordinanza di archiviazione deve essere notificata agli interessati, nei tempi e nei

modi previsti dalle leggi vigenti in materia e, deve essere comunicata integralmente

all’organo che ha redatto gli atti relativi all’accertamento di violazione.

 

Articolo 18

Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria

 

1. Previa apposita richiesta, gli interessati, qualora si trovassero in condizioni

economiche disagiate documentabili, possono chiedere, anche in fase di

presentazione degli scritti difensivi, ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 novembre

1981, n. 689, il pagamento rateale della somma stabilita dall’ordinanza –

ingiunzione.

2. La richiesta deve pervenire al Comune di BALESTRATE entro il termine perentorio

di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell’ordinanza – ingiunzione e deve

contenere una dichiarazione sostituiva relativa ai redditi e al patrimonio

dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli elementi

che l’interessato ritenga utili ad attestare le condizioni economiche disagiate.

La richiesta deve anche contenere l’indicazione del numero delle rate e l’importo di

ciascuna di esse.

3. Il Responsabile della direzione, al quale è trasmessa la richiesta di

rateizzazione, valutata la documentazione presentata, può disporre che la sanzione

amministrativa pecuniaria oltre alle spese di procedimento, sia pagata in rate

mensili da un minimo di 3 (tre) rate ad un massimo di 30 (trenta rate). Ciascuna rata

non può comunque essere di importo inferiore a 15,49 (quindici/49) euro.

L’accoglimento della richiesta di rateizzazione sarà notificata all’interessato

mediante apposita determinazione del Responsabile di Direzione, che dovrà essere emessa entro 60 (sessanta giorni) dall’acquisizione della richiesta al protocollo  del

Comune di BALESTRATE.

 

Nella determinazione saranno indicate :

a) l’importo da pagare per ogni rata;

b) la scadenza entro la quale l’importo deve essere pagato.

 

4. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo,

l’importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall’interessato ai

sensi del comma 2 del presente articolo, non potrà superare il 20% dell’ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico

pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata,

l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione

amministrativa pecuniaria oltre alle spese di procedimento in unica soluzione,

senza bisogno di ulteriore avviso.

 

Articolo 19

Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza – ingiunzione

si procederà al recupero coattivo delle somme dovute in base alle norme previste

per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Nell’ipotesi di sentenza di rigetto dell’opposizione proposta dall’interessato avverso

all’ordinanza – ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria, il Comune di

BALESTRATE inviterà l’interessato al pagamento delle somme dovute nel termine

di 30 (trenta) giorni dal deposito della pronuncia. In caso di mancato pagamento si

procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

3. Il ruolo coattivo viene predisposto dall’ufficio Tributi su richiesta delle Direzioni competenti per materia esclusi i ruoli coattivi per violazione al codice della strada.

 

 

Articolo 20

Norme transitorie e finali

 

1. Per quanto non espressamente disposto si applica la legge 24 novembre 1981, n.

689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’intervenuta esecutività della

relativa deliberazione di approvazione.