Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati

Descrizione

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati.

  • Approvato con deliberazione di C. C. n. 47 del 30/03/1992;
  • Aggiornato alle modifiche approvate con deliberazione di C. C. n. 62/95.

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n. 10 i criteri e le modalità per:

  1. la concessione di sovvenzione;
  2. la concessione di contributi;
  3. la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
  4. l‘attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Ai soli fini del presente regolamento:

  1. per concessione di sovvenzioni: si intende il finanziamento totale o parziale con interesse agevolato o a fondo perduto di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali di ricerca ecc... aventi rilevante entità;
  2. per concessione di contributi: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc..;
  3. per concessione di sussidi ed ausili finanziari: già regolamentata con delibera consiliare n. 166/88;
  4. per attribuzione di vantaggi economici: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della forni tura di un servizio (trasporti, mensa, ecc..) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

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