Descrizione
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha realizzato un parco giochi, denominato “Parco Giochi Social Free” nell’area esterna alla scuola Aldo Moro, con accesso dalla Via Madonna del Ponte, in cui i bambini, sotto la sorveglianza degli adulti (genitori, personale addetto, etc…), possono svolgere attività ludiche, avvalendosi di apposite attrezzature castelli, scivoli, altalene ed altro;
Accertato che spesso le attrezzature ludiche vengono utilizzate da soggetti aventi età superiore a quella consentita, da cui ne deriva la rapida usura o la rottura delle attrezzature stesse, che costringono l’Amministrazione Comunale a farsi carico di onerosi e frequenti interventi di riparazione e/o di sostituzione;
Considerato che l’utilizzo improprio delle attrezzature, oltre che determinare danni materiali, potrebbe essere causa di pericolo per l'incolumità pubblica dei frequentatori delle aree giochi;
Ritenuto per le motivazioni sopra espresse di dover garantire l’utilizzo corretto delle attrezzature ludiche sulle aree gioco presenti, al fine di prevenirne l’uso improprio, in quanto trattasi di beni di proprietà pubblica;
Considerato che l’utilizzo di tutte le attrezzature da gioco presenti nel parco giochi sarà disciplinato dalla presente Ordinanza;
Visto il D. Lgs nr. 267/2000 recante “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 7 bis e all’art 54;
ORDINA CHE
• tutte le attrezzature ludiche presenti all’interno delle aree gioco dovranno essere utilizzate, esclusivamente, da bambini la cui età sia compresa nella fascia indicata nel cartello divulgativo prossimo ad ogni area giochi e comunque di età non superiore a 12 (dodici) anni;
• il libero uso da parte dei minori dei giochi e degli arredi presenti (panchine, cestini, bacheche, etc.) sia posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in vigilanza, sui cui soggetti ricadrà la responsabilità per l’utilizzo improprio delle attrezzature e degli arredi per eventuali danni derivanti,
DISPONE QUANTO SEGUE
nel Parco Giochi Social Free è vietato:
- accedere dalle ore 02:00 alle ore 08:00 per il periodo 15 giugno/15 settembre e dalle ore 20:00 alle ore 16:00 per il periodo 16 settembre/14 giugno; nei periodi non estivi di sospensione scolastica è fatto divieto accedere dalle 20:00 alle 08:00
- ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare alberi e arbusti o parte di essi, siepi, prati e fiori;
- circolare con biciclette, pattini a rotelle, rollerblade e simili, fatta eccezione per le bici di piccola taglia utilizzate dai bambini fino a 8 anni;
- giocare con palloni
- accedere con qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
- provocare danni a strutture e infrastrutture esistenti;
- imbrattare muri, giochi, panchine, elementi di arredo o quant’altro presente dentro il parco
- campeggiare, pernottare, accendere fuochi;
- inquinare il terreno
- bivaccare, abusare di bevande alcooliche, apprestare giacigli di fortuna e soddisfare bisogni fisiologici;
- accedere con cani, se non accompagnati dai rispettivi conducenti e muniti di guinzaglio e/o museruola;
- comportarsi in maniera indecorosa, importunare gli utilizzatori del parco con attività di accattonaggio, vendita ambulante itinerante, promozioni di attività commerciali;
- fumare nelle aree giochi in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni e di donne in evidente stato di gravidanza;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili;
- affiggere manifesti e volantini o svolgere propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale;
- salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo;
- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
-
usare strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore;
-
il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni, previa specifica richiesta agli interessati.
AVVERTE CHE
• l’inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite con l’emissione di sanzioni amministrative pecuniarie, da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. nr. 267/2000, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, nr. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
• ai sensi dell’art. 8-bis della citata legge nr. 689/81 in caso di reiterazione della violazione amministrativa al trasgressore verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla presente Ordinanza aumentata del 50% e tale calcolo verrà effettuato anche per le successive violazioni commesse da parte del medesimo trasgressore;
• qualora l’uso in modo non conforme delle aree giochi determini danni materiali alle attrezzature presenti, fatta salva l’eventuale azione risarcitoria dell’Ente, al responsabile sarà comminata una sanzione di importo compreso tra € 80,00 ed € 480,00 ai sensi del codice civile oltre alla formale richiesta di risarcimento dei danni cagionati;
• nel caso in cui le strutture presenti all’interno dell’area giochi vengano distrutte e/o danneggiate da atti vandalici i trasgressori verranno denunciati all’A.G. per la violazione degli artt. 635 e 625 del codice penale.
Il Comando della Polizia Locale e le Forze Pubbliche, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati della vigilanza per il corretto adempimento della Presente Ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3 u. c. della Legge nr. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.