Prevenzione rischio incendi e pulizia dei fondi incolti a tutela della pubblica e privata incolumità – Campagna antincendio – Anno 2026.

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Data:

29 Aprile 2026

Notizia scaduta il:

14 Maggio 2026

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Descrizione

OGGETTO:   Prevenzione rischio incendi e pulizia dei fondi incolti a tutela della pubblica e privata incolumità – Campagna antincendio - Anno 2026.

IL SINDACO

Visto il D.A. n. 6312/03/2026 della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente con il quale si decreta che la stagione antincendio boschivo per l’anno 2026 avrà inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;

Visto l’art. 15 della Legge n. 255 del 22 febbraio 1992, aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte in ultimo dall’art. 15 della Legge n. 100 del 12.07.2012, che individua il Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile;

Visto il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998 con il quale sono state conferite alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., funzioni e compiti amministrativi fra le quali le attività di protezione civile comprendenti anche le attività di prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

Vista la L.R. 16/96, così come modificata dalla L.R. 14/2006, “riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” che al Titolo II definisce i provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi boschivi;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 “Legge - quadro in materia d’incendi boschivi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2000;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 e l’art. 12 della legge 265/99 che prevede l’obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

Vista l’O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” che all'art. 1 comma 5, prevede che i sindaci dei comuni interessati dalla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

Vista la Circolare della Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008, prot. n. 1722, avente ad oggetto “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato - Indirizzo Regionali - art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998”;

Vista la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, ed in particolare l’art. 13 comma f) che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti “[...] paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;

Vista la Legge n. 100 del 12.07.2012;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile del 20/12/2001;

Viste le leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 54 comma 4 che recita: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. […], e al successivo comma 7 prevede “Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi”;

Visto l’art. 14 comma 8, lettera b) del D.L. n. 91/2014, convertito con la legge n. 116 del 11.08.2014, che modifica il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., come di seguito indicato: “[…] all’articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

Visto l’art. 14, comma 8, lett. b sexies) del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 11.08.2014, che modifica il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., come di seguito indicato: “[…] all’articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

Considerato che la stagione estiva può favorire l’insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

Ritenuto che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

Ritenuto che detti incendi possono costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre che al depauperamento del patrimonio dell’ecosistema floro - faunistico;

Considerato altresì che negli anni trascorsi, a causa di incendi, si sono verificati situazioni di pericolo, oltre che danni in prossimità di edifici, anche residenziali, ubicati nelle campagne;

Ritenuto necessario, adottare tutte le misure di prevenzione atte ad evitare il sorgere e il diffondersi degli incendi su tutto il territorio comunale;

Dato atto che pertanto appare assolutamente necessario che tutti i terreni del territorio comunale siano mantenuti in perfetto stato di pulizia al fine di prevenire ed evitare lo sviluppo e la propagazione degli incendi;

Evidenziato che l’attività di cura e pulizia svolta dai singoli conduttori dei terreni e degli spazi liberi è complementare alle attività che questo Ente intende svolgere sugli spazi pubblici;

Vista l’Ordinanza sindacale n. 16 del 04/11/2014 recante “Norme in materia di fuochi controllati di materiale agricolo e forestale”;

Visto l’art. 182, comma 6 bis della legge 116/2014 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 91/2014);

Visto l’art. 38 della Legge 142/90 e successiva L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 112/98;

Visti gli art. 449 e 650 del C.P.;

Visti gli artt. 14 e 29 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

Visto il R.D. 773/1931 e ss.mm.ii. (T.U.L.P.S.)

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, possessori, detentori o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni di qualunque estensione e ricadenti all’interno del territorio comunale di Balestrate

  1. di provvedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla pulizia ed alla cura immediata dei fondi e degli appezzamenti nelle loro disponibilità mediante attività di decespugliamento e rimozione di rifiuti, sterpaglie, rovi, ramaglie e vegetazione secca in genere e qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;
  2. di provvedere, entro il termine perentorio del 15 Maggio 2026, alla pulitura e sgombero da sterpaglie, rami, ecc… tutti i cigli e le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all’interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 10,00 m dal ciglio o dalle scarpate delle strade;
  3. di realizzare e mantenere pulita una fascia parafuoco (non inferiori a 5,00 m se confinanti con strade e 10,00 m se adiacenti fabbricati e linee ferroviarie) lungo i confini dei fondi, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private ed aree pubbliche vegetate;
  4. di consentire fino al 15 maggio c.a. la combustione di materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture secondo le prescrizioni di cui all’art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge24 giugno 2014, n. 9l secondo le seguenti prescrizioni:
  • la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata ed in particolare dalle ore 5:00 alle ore 9:00;
  • dall’accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e delle braci;
  • possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli di volume non superiore a 3 metri steri per ettaro (unità di misura di volume equivalente ad un metro cubo) composti esclusivamente da materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
  • è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde particolarmente ventilate o di scirocco;
  • è assolutamente vietato bruciare materiali diversi da quelli su indicati. Tutto il materiale diverso dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa sulla gestione dei rifiuti;
  • è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato;
  1. è fatto divieto assoluto, per il periodo dal 15 Maggio c.a. e fino al 31 Ottobre c.a.:
    • di lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o a terreni cespugliati;
    • dar fuoco nei campi, nei prati nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati o insistenti;
    • di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
    • di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o brace;
    • di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
    • di usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
    • di gettare mozziconi di sigarette dal veicolo in transito sulle strade;
    • di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio;
    • far uso o accender fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea e/o arbustiva o nelle loro vicinanze.

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, di dare immediata comunicazione al Numero di Emergenza Unico Europeo (NUE) 112 al fine di consentire un tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione Siciliana, , nonché ove necessario delle Forze di Polizia, del Servizio di Pronto Soccorso ed Emergenza Sanitaria 118.

INFORMA

  1. che ai proprietari ed agli altri soggetti non ottemperanti alla presente Ordinanza, sarà applicata sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
  2. che le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate penalmente (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) oppure amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3 L.R. n. 16/96), fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale. La sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.
  3. che l’inosservanza delle disposizioni di carattere preventivo comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’alt. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall’art. 1-quater, comma 5, L. 20 maggio 2003, n. 116 e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. che gli inadempienti che saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza e perseguibili anche ai sensi dell’artt. 449 e 650 del C.P.
  5. che per gli inadempimenti in merito alla non corretta applicazione delle norme sulla gestione dei rifiuti, saranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006.
  6. che ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale 16/96 si applicano altresì, per quanto compatibili, gli artt. 17 bis e 59 del TULPS.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva,
    • per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
    • per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell’ atto stesso;
    • permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;
    • sul sito comune.balestrate.pa.gov.it;
  • l’affissione della presente Ordinanza nei luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota all’intera cittadinanza.

D I S P O N E    A L T R E S I’

 la trasmissione della presente Ordinanza a:

  • Prefettura di Palermo;
  • Prefettura di Trapani;
  • Dipartimento di Protezione Civile Regionale;
  • Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Palermo;
  • Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Trapani;
  • Azienda Foreste Demaniali di Palermo;
  • Azienda Foreste Demaniali di Trapani;
  • N.A.S. di Palermo;
  • N.A.S. di Trapani;
  • Ferrovie dello Stato – Palermo;
  • Direzione Affari Generali, Servizi alla Comunità e alla Persona – (Albo Pretorio e sito Internet);
  • Direzione di Polizia Municipale;
  • Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio;
  • Direzione LL.PP. e Cura della Città;
  • Stazione Carabinieri di Balestrate;
  • Comando Compagnia Carabinieri di Partinico;
  • Comando Compagnia Guardia di Finanza di Partinico;
  • Commissariato di P.S. di Partinico;
  • Alla Direzione dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Rettore Evola” di Balestrate.
    1. al personale alla Direzione di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed agli agenti di pubblica sicurezza di far eseguire la presente Ordinanza e di provvedere all’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori ai trasgressori in caso di accertamento diretto di inadempienza e/o rapporto redatto dai Vigili del Fuoco;
    2. al personale della Direzione Lavori Pubblici e Cura della Città di provvedere alla predisposizione degli atti necessari all’eventuale esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, provvedendo altresì al recupero delle somme anticipate a carico degli inadempienti.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, o ricorso amministrativo al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026, 13:35