Descrizione
ART 10 bis - IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI
1. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata, sono equiparate all’ abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato, dal soggetto passivo dell’imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale del proprio nucleo familiare ( coniugati, separati o vedovi ) e che non risultano proprietari di immobili ad uso abitativo nel medesimo comune.
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al comma precedente può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relativa pertinenza.
3. La fruizione del beneficio è subordinata al possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) non superiore ad € 12.000,00.
4. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risultano i requisiti richiesti entro sessanta ( 60 ) giorni dalla data di scadenza del versamento (16 dicembre ) del saldo d’imposta per l’anno 2013.
5. In ogni caso l’assimilazione ad abitazione principale vale solo ai fini del saldo di dicembre, pertanto, le somme versate in acconto non sono in nessun caso rimborsabili.