Regolamento comunale del baratto amministrativo

Regolamenti

Descrizione

Art.1 Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 24 del decreto legge 133/2014 e dell’articolo 190 del decreto legislativo 50/2016, che hanno introdotto misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità di riferimento, consentendo ai Comuni di prevedere la riduzione o esenzione di tributi in corrispondenza con lo svolgimento di determinate prestazioni da parte dei cittadini: pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

2. Il presente regolamento disciplina l’istituto del baratto amministrativo nel Comune di Balestrate al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del territorio a cui corrispondono riduzioni e/o esenzioni del tributo comunale Tari.

3. L’intervento di cura e di recupero su aree ed immobili pubblici viene inteso come concreto contributo e manifestazione della partecipazione alla vita della comunità di riferimento, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla stessa.

Art.2 Il baratto amministrativo

1. Attraverso lo strumento del "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di offrire all'ente comunale e quindi alla comunità territoriale, una prestazione di pubblica utilità, integrando i servizi già svolti direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali a fronte di esenzioni o riduzioni della Tari per ciascun anno di imposta con decorrenza dall’anno di approvazione del presente regolamento.

2. Tale strumento è cumulabile con altri interventi di sostegno sociale.

3. L’esenzione/riduzione è concessa per un periodo limitato e definito, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.

4. Il necessario collegamento tra intervento di cura del territorio comunale e l’agevolazione tributaria riconosciuta, come richiamato dall’art.24 del D.L. 133/2014, è funzionale al controllo degli effetti che, il mancato o ridotto gettito del tributo locale, possa generare sul bilancio d’esercizio.

5. Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai contribuenti residenti, soggetti passivi Tari in possesso dei requisiti di cui all’art.4.

6. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in dotazione organica del Comune. L'applicazione delle norme può interessare anche gruppi di cittadini costituiti in forme associate stabili e giuridicamente riconosciute.

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