Regolamento sulle funzioni del garante della persona con disabilità

Regolamenti

Descrizione

Nel rispetto della legge regionale n. 47 del 10/08/2012 Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della Persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 presso il Comune di Balestrate è istituito l’Ufficio del “Garante della Persona con disabilità”.

L’Ufficio del Garante della Persona con disabilità, operante in piena indipendenza politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco, a seguito di avviso pubblico, con proprio provvedimento tra una rosa di nomi proposti da Associazioni riconosciute o altri Enti rappresentativi, degli interessi delle persone con disabilità, di livello regionale o nazionale, sempre che in possesso dei seguenti requisiti:

  • possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche e/o in Scienze Sociali o equipollenti o in Medicina o in Psicologia;
  • comprovata esperienza e competenza nella tematica specifica;
  • assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità.

L’incarico di responsabile dell’ufficio del Garante della persona con disabilità è incompatibile con:

  • Le cariche all’interno dei partiti o movimenti politici;
  • La carica di Sindaco, di Presidente del Consiglio del comune di Balestrate;
  • La carica di Consigliere Comunale presso il comune di Balestrate;
  • La carica di Assessore presso il comune di Balestrate;
  • Di dipendente del comune di Balestrate.

Contatti:


Determinazione Sindacale numero 8 del 11-03-2024: Nomina del garante delle persone con disabilità


 

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