Descrizione
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
IL SINDACO
VISTO l’art. 21 della Legge 10/4/1951, n°287 sul riordino dei Giudici di Assise, sostituito dall’art.3 della Legge 05/05/1952, n°405;
VISTA la legge 27/12/1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise
RENDE NOTO
1– Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10/4/1951, n°287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v., negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l’Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune.
2- I Giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3- Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Balestrate 25/03/2025
IL SINDACO
F.to Dr. Vito Rizzo