Ordinanza Porto di Balestrate

Dettagli della notizia

Norme relative alla disciplina della navigazione, ormeggi e sosta unità navali, circolazione veicolare e pedonale, operazioni portuali.

Data:

03 Ottobre 2016

Tempo di lettura:

Descrizione

Articolo 1

Aree portuali in concessione

La gestione delle aree portuali e specchi acquei in concessione alla Società Marina di Balestrate S.r.l. è regolamentata con apposito “Regolamento di Gestione” emanato dalla stessa Società.

La gestione viene esercitata in virtù della concessione demaniale marittima n° 152/2015, rilasciata alla Società Marina di Balestrate S.r.l. dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Articolo 2

Aree portuali non in concessione

Le aree portuali attualmente non ancora assentite in concessione, meglio identificate nell’allegato grafico:

- Banchina di Ponente;

- Molo di ponente,

sono destinate ad uso esclusivo delle unità da pesca e traffico iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Delegazione di Spiaggia di Balestrate.

Solo per motivi inerenti la Sicurezza della Navigazione, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima da richiedere via radio (VHF canale 16) o telefonicamente (0918682501), le unità non iscritte presso la Delegazione di Spiaggia di Balestrate potranno usufruire degli ormeggi destinati alla marineria locale, con esclusione dell’effettuazione di qualsiasi attività commerciale all’interno dell’area portuale.

Nel molo di ponente possono ormeggiare unità adibite a noleggio/trasporto passeggeri per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima da richiedere via radio (VHF canale 16) o telefonicamente (0918682501).

Articolo 3

Unità da diporto in transito

La Società Marina di Balestrate S.r.l., dovrà garantire, nelle aree a lei assegnate, il 10% dei posti barca destinati ad unità da diporto in transito.

Le unità da diporto in transito nel porto di Balestrate, potranno usufruire di tali ormeggi per un tempo non superiore a ore 2 salvo motivi di forza maggiore inerenti la Sicurezza della Navigazione (avverse condimeteo, etc.).

Trascorso tale periodo, la Società potrà applicare le tariffe previste dal regolamento interno per le unità in transito, in tal caso la Società dovrà garantire un posto d’ormeggio diverso da quelli sopra indicati.

Articolo 4

Altezza dei fondali

In considerazione delle possibili variazioni dell’altezza del fondale dell’imboccatura e del bacino portuale, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi della effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter, in sicurezza, entrare e navigare all’interno dei porti.

Tutte le unità navali intraprendono la manovra di entrata/uscita dai porti a proprio rischio e pericolo, ancor più se in presenza di moto ondoso e/o bassa marea.

Articolo 5

Transito attraverso l’imboccatura del porto

E’ fatto obbligo a tutte le unità, in entrata o in uscita dai porti, di transitare attraverso il passo di accesso al porto una per volta, seguendo le manovre ed osservando le precauzioni specificate nei successivi articoli.

Articolo 6

Manovre per l’entrata in porto

Tutti i mezzi navali in approccio per l’entrata nei porti, daranno la precedenza alle unità in uscita dal porto, osservando le pertinenti Regole prescritte dalla Convenzione Internazionale “COLREG 72”, ratificata dalla L. 1085/’77.

Durante la manovra di entrata in porto, in via generale le unità dovranno mantenersi, in relazione al loro pescaggio, a dritta della linea mediana del passo di accesso.

Articolo 7

Manovre per l’uscita dal porto

Tutte le unità in uscita dai porti dovranno procedere attraverso l’imboccatura mantenendosi in via generale a dritta della linea mediana del passo di uscita.

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Per la consultazione di tutti gli articoli leggere l'ordinanza in allegato.

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Articolo 31

Disposizioni finali

L’Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell’inosservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all’interno dei porti, alla cui manutenzione sono tenuti la Regione Siciliana e/o il Genio Civile Opere Marittime e/o il Genio Civile Regionale e/o il Comune di competenza, a norma della L. 84/’94.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza n° 144/2003, della Capitaneria di Porto di Palermo.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo di questo Comando e l’inclusione nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, “le Capitanerie in un clic”, ”Terrasini”, “Visita il sito web di questo Comando”, “Ordinanze”.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2024, 16:29

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